Con la presente si informa che con decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione.

A seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto, il Ministero dell’istruzione ha diffuso la nota di chiarimenti 1889 del 7/12/2021.

 

Chi è escluso

L’obbligo al momento non riguarda il personale esterno, come chi opera a supporto dell’inclusione scolastica, il personale impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, gli addetti alle mense, alle pulizie, ecc. Per questi sarà sufficiente dunque il green pass “base” (ottenibile anche con il tampone).

Sono anche esclusi i familiari degli studenti, qualora abbiano necessità di accedere all’edificio scolastico; per costoro resta obbligatorio il green pass “base”.

 

Trasporto pubblico

Circa l’utilizzo di mezzi di trasposto pubblico o privato di linea, questo è consentito, in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione, con green pass “base” (vaccinazione, guarigione, tampone) o con green pass “rafforzato” (vaccinazione e guarigione). Tale disposizione si applica agli studenti a partire dai 12 anni di età.

Non è invece soggetto all’obbligo di possesso del green pass, né base né rafforzato, l’utilizzo di trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di dodici anni (scuolabus).

 

Attività teatrali

Riguardo allo svolgimento di attività teatrali, l’art. 8-ter, decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, inserito dalla legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, dispone che “Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche”. Ovvero, anche per lo svolgimento di attività teatrali come per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde COVID-19.

Rimangono fermi gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, inclusi i familiari degli studenti.

Validità del Green pass Si fa infine presente che la validità del Green pass da vaccino passa dai 12 ai 9 mesi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

Allegati:

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