Si richiama all’attenzione dei sigg. docenti che la compilazione regolare e tempestiva del Registro Elettronico è un atto dovuto. Si richiama a tal fine la circolare n. 103 del 27/10/2021 di questa dirigenza, nella quale viene prioritariamente sottolineata la natura di tale documento, sia sul piano didattico-formativo che giuridico-amministrativo e, successivamente, le modalità di tenuta del registro.

Ai sensi della norma – R.D. 30 aprile 1924 n. 965, art. 41- “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d’anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”.

Le successive sentenze giurisprudenziali hanno sempre evidenziato come il registro debba essere indiscutibilmente qualificato come atto pubblico avente fede privilegiata tutte le attestazioni, riguardanti “attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l’atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti”.

Pertanto si richiama, ancora una volta, il personale docente alla compilazione regolare e tempestiva del Registro Elettronico, adottato da questa istituzione scolastica.

I docenti che operano in plessi non dotati attualmente di connessione ad internet, al fine di ottemperare all’obbligo suddetto, possono chiedere in segreteria un registro cartaceo, già disponibile, che dovranno compilare con la stessa puntualità ed esaustività o, in alternativa, continuare ad utilizzare il Registro Elettronico adottato dall’istituto, facendo pervenire allo scrivente apposita e tempestiva comunicazione nella quale dichiarano che provvedono e provvederanno a compilare il Registro con propria connessione.

È appena il caso di ricordare che entrambi i registri vanno lasciati a scuola. La normativa che regola le informazioni da annotare nel registro del professore è contenuta nel D.M. 5/05/1993 e nell’O.M. 2/08/1993, n. 236. Il registro personale del docente è un atto amministrativo che accompagna come formalizzazione il lavoro dell’insegnante e pertanto termina il suo compito diretto con l’espletamento degli atti relativi ai consigli di classe e soprattutto agli scrutini. Esso deve quindi essere a disposizione della presidenza per eventuali richieste di consultazione, per l’espletamento degli scrutini e degli esami e per la legge sulla trasparenza. Pertanto va aggiornato quotidianamente e lasciato a scuola, in luogo custodito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

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