Con la presente si fa presente che con decreto-legge approvato il 24 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, è stato esteso, a far data dal 15 dicembre 2021, l’obbligo di vaccino anti Covid-19 anche a tutto il personale scolastico. Da tale data, dunque, non sarà più possibile entrare in servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l’avvenuta vaccinazione.

Il sottoscritto, Dirigente scolastico di Codesto Istituto, sarà responsabile della verifica dell’adempimento.

Nei casi in cui, dalle verifiche effettuate, non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione, gli interessati saranno invitati a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante, in alternativa:

  • l’effettuazione della vaccinazione
  • il differimento
  • l’esenzione
  • l’avvenuta richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dall’invito
  • l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, gli interessati dovranno a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione sarà accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne verrà data immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

La violazione delle disposizioni di cui sopra è punita con una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. La sanzione è irrogata dal prefetto.

Proroga del certificato di esenzione

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

Quando viene rilasciata

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Modalità di rilascio e soggetti autorizzati

Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 30 novembre);
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Principali controindicazioni e precauzioni

Una controindicazione è una condizione nel ricevente che aumenta il rischio di gravi reazioni avverse. In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una controindicazione a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.

Una precauzione è una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria. In generale, quando è presente una precauzione può essere necessario approfondire il singolo caso valutando il rapporto beneficio/rischio. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una precauzione riferita a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La maggior parte delle persone che al momento della seduta vaccinale abbia una precauzione alla vaccinazione COVID-19 può essere vaccinata ma in alcuni casi deve essere presa in considerazione la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può ricevere la vaccinazione in sicurezza. La raccolta accurata dell’anamnesi e la valutazione della presenza di una controindicazione o di una precauzione va effettuata ogni qualvolta si debba somministrare un vaccino, anche se lo stesso vaccino è già stato somministrato in precedenza a quella persona.

Reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino

Una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino costituisce una controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi dello stesso vaccino o di prodotti che contengano gli stessi componenti. Questo tipo di reazione allergica si verifica quasi sempre entro 30 minuti dalla vaccinazione, anche se sono imputabili a vaccino i casi di anafilassi insorti entro le 24 ore. In caso di reazione allergica grave alla prima dose di un vaccino COVID-19, si può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione; tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi è opportuno effettuare una consulenza allergologica e una valutazione rischio/beneficio individuale.

Gravidanza

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.

Allattamento

L’allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Sindrome di Guillain-Barré

La sindrome di Guillain-Barré è stata segnalata molto raramente in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria. In caso di sindrome di Guillain-Barré insorta entro 6 settimane dalla somministrazione del vaccino COVID-19, senza altra causa riconducibile, è prudente non eseguire ulteriori somministrazioni dello stesso tipo di vaccino. In tali situazioni va considerato l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione.

Miocardite/pericardite

Dopo la vaccinazione con i vaccini COVID-19 a mRNA (Pfizer e Moderna) sono stati osservati casi molto rari di miocardite e pericardite.

La decisione di somministrare la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna in persone che hanno sviluppato una miocardite/pericardite dopo la prima dose deve tenere conto delle condizioni cliniche dell’individuo e deve essere presa dopo consulenza cardiologica e un’attenta valutazione del rischio/beneficio.

In tale situazione, laddove sia stato valutato di non procedere con la seconda dose di vaccino COVID-19 a mRNA, va considerato l’utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione.

Test sierologici

L’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.

Priorità di accesso alla vaccinazione

Infine, si segnala che, con circolare 53886 del 25/11/2021, il Ministero della Salute raccomanda, a partire dal 1° dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (booster), nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.

Sarà inoltre garantita la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/1993

Allegati:

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